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:: PROTEZIONE CIVILE_PARTE
II
IL RUOLO DEL COMUNE NEL SISTEMA PROTEZIONE
CIVILE
Quello del Sindaco è probabilmente
il ruolo più delicato e fondamentale nel complesso ed articolato
sistema dei soccorsi.

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Se in emergenza il Sindaco fallisce nel suo compito di
collegamento fra
i soccorritori e le popolazioni colpite, l’attività di
soccorso rischia l’insuccesso o perlomeno di
intraprendere un cammino che fn dall’inizio partirà
tutto in salita e sarà sempre caratterizzato da ritardi,
polemiche e delusioni operative. Ma oltre a questo
ruolo, il Sindaco ha precisi doveri che gli discendono
direttamente dalla carica che riveste
e dalle leggi che ne inquadrano le competenze. Chi
provvede alle attività di protezione civile? “Chi è la
protezione civile? Apparirà strano, ma ancora oggi molti
intendono per protezione civile servizi e soggetti
affatto diversi fra loro. Alcuni defniscono “protezione
civile” gli uomini vestiti di giallo/blu, cioè i
volontari che intervengono in emergenza. Alcuni
intendono, come da tradizione, un misto fra Vigili del
Fuoco, Esercito e Croce Rossa Italiana; alcuni ancora
oggi identifcano nel
Prefetto l’organo competente ad
intervenire in caso di emergenza.
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Naturalmente nessuno sbaglia, ma tutti limitano
fortemente la defnizione
Naturalmente nessuno sbaglia, ma
tutti limitano fortemente la defnizione della Protezione
Civile.
Protezione civile è anche questo ma non solo. Occorre
far passare il concetto di Protezione Civile inteso come
“sistema” in cui intervengono una straordinaria
pluralità di soggetti che, per riferimenti, interessi,
linguaggi e procedure, rappresentano
una miscela variegata sia dal punto di
vista delle competenze ordinarie, che da quelle
straordinarie. Il Comune è fra i protagonisti della
Protezione Civile, e sarebbe quindi gravissimo che
proprio il Sindaco tendesse a chiamarlo fuori da quel
ruolo. Addirittura occorre sottolineare che il Comune è,
tra i diversi soggetti, certamente quello più coinvolto
e che porta maggiori responsabilità gestionali in
occasione delle emergenze.
Se prendiamo l’articolo 6 della legge
225/92 che recita: “all’attuazione
delle attività di Protezione Civile
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provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le
rispettive
provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le
rispettive
competenze, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni,
le Province, i Comuni e le Comunità Montane, e vi
concorrono........“ Si è portati a pensare che la sola
prontezza individualmente manifestata nell’affrontare
un’emergenza costituisca il corretto adempimento del
nostro dovere istituzionale. Occorre prendere coscienza
invece che fare Protezione Civile in un Comune non
signifca soltanto garantire un tempestivo intervento a
difesa dei propri cittadini in occasione di
un’emergenza. Per molti anni, purtroppo, molti
amministratori hanno immaginato la Protezione Civile
Comunale all’opera soltanto durante la fase del
soccorso, cioè nel pieno del disastro. La Protezione
Civile è invece un servizio indispensabile da
organizzare a cura degli Enti Locali e
da erogare giornalmente all’utenza,
cioè ai cittadini contribuenti, in modo
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se così immodestamente possiamo c
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omogeneo e diffuso sul territorio comunale e senza
condizionamenti di tipo sociale, economico o
sindacale.
Il Decreto Ministeriale del 28 maggio 1993
(Individuazione dei servizi indispensabili dei comuni),
all’art.1 stabilisce che tra i servizi indispensabili
dei Comuni, assieme a servizi quali l’acquedotto, le
fognature, l’uffcio tecnico, l’anagrafe, la polizia
municipale, sono compresi anche i servizi di Protezione
Civile, di Pronto Intervento e di Sicurezza Pubblica. La
principale legge di riferimento per i Comuni: il Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, meglio noto come
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”. All’articolo 149 (Principi generali in materia
di fnanza propria e derivata), il legislatore, dopo aver
opportunamente precisato al comma 6) che “Lo Stato
assegna specifci contributi per fronteggiare situazioni
eccezionali”, subito dopo, al comma 7), “Le entrate
fscali fnanziano i servizi pubblici ritenuti necessari
per lo sviluppo della comunità ed integrano la
contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi
pubblici indispensabili”.
Maurizio Lometti
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