:: PROTEZIONE CIVILE PARTE
III
UN SERVIZIO CONTINUATIVO E DIFFUSO
La Protezione Civile in un Comune è dunque
un servizio indispensabile e non è da intendersi semplicemente come
risposta straordinaria del Comune di fronte all’emergenza (non sarebbe
stato elencato subito dopo il Pronto Intervento), bensì come istituzione
ed erogazione di un servizio continuativo e diffuso, di cui si
garantisce il funzionamento anche nel tempo ordinario
Un servizio comprendente dunque, proprio secondo il dettato della legge
225/92, le diverse attività di prevenzione, previsione, gestione e
superamento dell’emergenza.
Pertanto si può ben affermare che il Comune già anni prima dell’avvento
del Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 112, meglio noto come “Decreto
Bassanini”, aveva l’obbligo di dotarsi di un servizio di Protezione
Civile da erogare in modo stabile e continuativo ai cittadini, non tanto
in termini di intervento urgente (il vecchio e consumato luogo comune
del Sindaco che adotta provvedimenti d’urgenza quale Ufficiale di
Governo) quanto nelle modalità e nei termini previsti dalla legge
225/92, attraverso la struttura ordinaria di cui esso deve dotarsi e che
deve produrre servizi in modo organico e senza soluzione di continuità.
A questo
punto. al comma 1 dell’art.15 della legge 24.2.1992 n.225, il
legislatore ha previsto che il Comune “potesse” dotarsi di una struttura
di Protezione Civile. La norma intende rispettare, in fondo, l’autonomia
dei Comuni sancita due anni prima dalla 142/90. Ciò andava ritenuto
quindi più come una facoltà di scegliere il modo di erogare il servizio
(nel rispetto dell’autonomia comunale) piuttosto che come facoltà di
“non” provvedere a seconda dei gusti e delle singole esigenze locali.
Peraltro già al comma successivo dello stesso articolo, la Regione
veniva ”obbligata” a favorire con qualsiasi mezzo ritenuto opportuno, la
formazione delle strutture comunali.
L’articolo
108 del Decreto Legislativo
31.3.1998 n. 112, infatti, dettaglia
chiaramente le funzioni stabilmente
|
assegnate agli Enti Locali in materia di Protezione Civile,
sottolineando, l’obbligo per gli Enti e per gli Organi di provvedere
alle necessarie attività.
Tra queste, emerge in tutta la sua importanza l’individuazione del
Comune come luogo di attuazione delle attività di prevenzione,
previsione e gestione degli interventi. Inoltre, com’è ormai noto,
vengono conferiti ai Comuni anche compiti inerenti l’adozione di
provvedimenti di primo soccorso, la predisposizione dei piani di
emergenza, l’attivazione degli interventi urgenti, l’utilizzo del
volontariato e la vigilanza sulle strutture locali di protezione civile.
Di fondamentale
importanza appare il comma quarto dell’art. 50 del Testo Unico
(Competenze del Sindaco), che mentre prende atto delle grandi modifiche
apportate alle attribuzioni del Sindaco dal “Bassanini” (il quale
conferisce le competenze in materia di gestione ai dirigenti
sottraendoli alla tradizionale sfera d’appartenenza dei
politici-amministratori, e dunque soprattutto del Sindaco fino ad oggi
titolare della rappresentatività esterna
e del valore legale dei provvedimenti), precisa tuttavia che, oltre alle
funzioni elencate all’interno del testo Unico sull’ordinamento degli
Enti Locali, “il sindaco esercita altresì le altre funzioni
attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche
disposizioni di legge”.
E’
questo sicuramente il caso della 225/92 e delle competenze di Protezione
Civile. Inoltre, al comma 5) “In particolare, in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale
|
rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei
provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e
organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato e alle Regioni in
ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento
di più ambiti territoriali regionali”. Al comma 6), infine, viene
stabilito che “in caso di emergenza che interessi il territorio di più
Comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non
intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.” E’
ribadito fortemente dunque il potere del Sindaco quale “Autorità
Locale”, all’interno del perimetro amministrativo del Comune. E’
evidente come in questo articolo il legislatore abbia voluto finalmente
tratteggiare in modo inequivocabile il ruolo del Sindaco quale Capo
dell’Amministrazione, ruolo fino ad oggi confuso con quello di Ufficiale
di Governo, che è attribuzione posseduta dal Sindaco esclusivamente per
singole e limitatissime materie di competenza statale e non comunale.
Infatti,
ai sensi dell’art 54 (Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza
statale), si precisa che il Sindaco quale Ufficiale del Governo, oltre a
sovraintendere ad alcune materie che il Comune tratta per conto dello
Stato, “adotta”, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali
dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine
di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei
cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al
Prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.
|

Il Sindaco si limita dunque a SOVRINTENDERE al lavoro dei
dipendenti, ed in generale a tutte le attività che oggi sono
fondamentalmente assegnate alla struttura comunale e ai
responsabili dei servizi; ADOTTA invece (prendendosene in carico
tutta la responsabilità civile e penale senza possibilità -se
non parziale- di trasferirla su altri soggetti), i provvedimenti
contingibili ed urgenti necessari a tutelare l’incolumità dei
cittadini. Si può concludere, anche alla luce dei chiarimenti
apportati dalla “Bassanin” sulle competenze del Comune in
materia di Protezione Civile affermando che il Sindaco, nel
tempo ordinario, garantirà le normali attività di prevenzione e
previsione utilizzando l’apposita struttura comunale prevista
dalla legislazione vigente
|
a carattere nazionale e regionale, curando particolarmente
l’aspetto della pianificazione e del suo puntuale aggiornamento.
In condizioni di emergenza provvederà invece: a) In qualità di
Capo dell’Amministrazione a dirigere e coordinare le prime
operazioni di soccorso nonché la preparazione dell’emergenza, a
tenere informati la popolazione e gli altri organi
istituzionali; ad impegnare ed ordinare spese per interventi
urgenti secondo le procedura di legge, utilizzando se del caso
mezzi e maestranze comunali e ogni altra risorsa per
l’organizzazione dell’emergenza nell’ambito della normativa
amministrativa speciale esistente e a disposizione per le
fattispecie (ordinanze contingibili ed
|
urgenti, verbali di somma urgenza, deliberazioni in sanatoria,
liquidazioni di fatture senza impegno di spesa, ecc); b) In
qualità di Ufficiale di Governo provvederà ad adottare,se del
caso, tutti i provvedimenti di carattere contingibile ed urgente
che si rendano necessari per garantire la tutela della sicurezza
e dell’incolumità pubbliche, anche ai sensi della legislazione
speciale vigente per le singole materie. Richiamo Legislativo:
La Protezione Civile è regolamentata a livello nazionale dalla
legge 225 24/02/92 e successive modifiche, a livello regionale
dalla L.R. 44 del 26/04/02 art. 70-71-72, dalla L.R. 7 del
14/04/03 e dai rispettivi regolamenti attuativi D.G.R. del
18/10/04.
Maurizio Lometti
|
P. Il Gruppo Comunale
L’addetto stampa Simona Fraire
|