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:: PROTEZIONE CIVILE PARTE III

UN SERVIZIO CONTINUATIVO E DIFFUSO

La Protezione Civile in un Comune è dunque un servizio indispensabile e non è da intendersi semplicemente come risposta straordinaria del Comune di fronte all’emergenza (non sarebbe stato elencato subito dopo il Pronto Intervento), bensì come istituzione ed erogazione di un servizio continuativo e diffuso, di cui si garantisce il funzionamento anche nel tempo ordinario

 

Un servizio comprendente dunque, proprio secondo il dettato della legge 225/92, le diverse attività di prevenzione, previsione, gestione e superamento dell’emergenza. Pertanto si può ben affermare che il Comune già anni prima dell’avvento del Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 112, meglio noto come “Decreto Bassanini”, aveva l’obbligo di dotarsi di un servizio di Protezione Civile da erogare in modo stabile e continuativo ai cittadini, non tanto in termini di intervento urgente (il vecchio e consumato luogo comune del Sindaco che adotta provvedimenti d’urgenza quale Ufficiale di Governo) quanto nelle modalità e nei termini previsti dalla legge 225/92, attraverso la struttura ordinaria di cui esso deve dotarsi e che deve produrre servizi in modo organico e senza soluzione di continuità. A questo punto. al comma 1 dell’art.15 della legge 24.2.1992 n.225, il legislatore ha previsto che il Comune “potesse” dotarsi di una struttura di Protezione Civile. La norma intende rispettare, in fondo, l’autonomia dei Comuni sancita due anni prima dalla 142/90. Ciò andava ritenuto quindi più come una facoltà di scegliere il modo di erogare il servizio (nel rispetto dell’autonomia comunale) piuttosto che come facoltà di “non” provvedere a seconda dei gusti e delle singole esigenze locali. Peraltro già al comma successivo dello stesso articolo, la Regione veniva ”obbligata” a favorire con qualsiasi mezzo ritenuto opportuno, la formazione delle strutture comunali. L’articolo 108 del Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 112, infatti, dettaglia chiaramente le funzioni stabilmente
assegnate agli Enti Locali in materia di Protezione Civile, sottolineando, l’obbligo per gli Enti e per gli Organi di provvedere alle necessarie attività. Tra queste, emerge in tutta la sua importanza l’individuazione del Comune come luogo di attuazione delle attività di prevenzione, previsione e gestione degli interventi. Inoltre, com’è ormai noto, vengono conferiti ai Comuni anche compiti inerenti l’adozione di provvedimenti di primo soccorso, la predisposizione dei piani di emergenza, l’attivazione degli interventi urgenti, l’utilizzo del volontariato e la vigilanza sulle strutture locali di protezione civile. Di fondamentale importanza appare il comma quarto dell’art. 50 del Testo Unico (Competenze del Sindaco), che mentre prende atto delle grandi modifiche apportate alle attribuzioni del Sindaco dal “Bassanini” (il quale conferisce le competenze in materia di gestione ai dirigenti sottraendoli alla tradizionale sfera d’appartenenza dei politici-amministratori, e dunque soprattutto del Sindaco fino ad oggi titolare della rappresentatività esterna e del valore legale dei provvedimenti), precisa tuttavia che, oltre alle funzioni elencate all’interno del testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, “il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge”. E’ questo sicuramente il caso della 225/92 e delle competenze di Protezione Civile. Inoltre, al comma 5) “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale
rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato e alle Regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”. Al comma 6), infine, viene stabilito che “in caso di emergenza che interessi il territorio di più Comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.” E’ ribadito fortemente dunque il potere del Sindaco quale “Autorità Locale”, all’interno del perimetro amministrativo del Comune. E’ evidente come in questo articolo il legislatore abbia voluto finalmente tratteggiare in modo inequivocabile il ruolo del Sindaco quale Capo dell’Amministrazione, ruolo fino ad oggi confuso con quello di Ufficiale di Governo, che è attribuzione posseduta dal Sindaco esclusivamente per singole e limitatissime materie di competenza statale e non comunale. Infatti, ai sensi dell’art 54 (Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale), si precisa che il Sindaco quale Ufficiale del Governo, oltre a sovraintendere ad alcune materie che il Comune tratta per conto dello Stato, “adotta”, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.

Il Sindaco si limita dunque a SOVRINTENDERE al lavoro dei dipendenti, ed in generale a tutte le attività che oggi sono fondamentalmente assegnate alla struttura comunale e ai responsabili dei servizi; ADOTTA invece (prendendosene in carico tutta la responsabilità civile e penale senza possibilità -se non parziale- di trasferirla su altri soggetti), i provvedimenti contingibili ed urgenti necessari a tutelare l’incolumità dei cittadini. Si può concludere, anche alla luce dei chiarimenti apportati dalla “Bassanin” sulle competenze del Comune in materia di Protezione Civile affermando che il Sindaco, nel tempo ordinario, garantirà le normali attività di prevenzione e previsione utilizzando l’apposita struttura comunale prevista dalla legislazione vigente

a carattere nazionale e regionale, curando particolarmente l’aspetto della pianificazione e del suo puntuale aggiornamento. In condizioni di emergenza provvederà invece: a) In qualità di Capo dell’Amministrazione a dirigere e coordinare le prime operazioni di soccorso nonché la preparazione dell’emergenza, a tenere informati la popolazione e gli altri organi istituzionali; ad impegnare ed ordinare spese per interventi urgenti secondo le procedura di legge, utilizzando se del caso mezzi e maestranze comunali e ogni altra risorsa per l’organizzazione dell’emergenza nell’ambito della normativa amministrativa speciale esistente e a disposizione per le fattispecie (ordinanze contingibili ed

urgenti, verbali di somma urgenza, deliberazioni in sanatoria, liquidazioni di fatture senza impegno di spesa, ecc); b) In qualità di Ufficiale di Governo provvederà ad adottare,se del caso, tutti i provvedimenti di carattere contingibile ed urgente che si rendano necessari per garantire la tutela della sicurezza e dell’incolumità pubbliche, anche ai sensi della legislazione speciale vigente per le singole materie. Richiamo Legislativo: La Protezione Civile è regolamentata a livello nazionale dalla legge 225 24/02/92 e successive modifiche, a livello regionale dalla L.R. 44 del 26/04/02 art. 70-71-72, dalla L.R. 7 del 14/04/03 e dai rispettivi regolamenti attuativi D.G.R. del 18/10/04.

Maurizio Lometti

P. Il Gruppo Comunale
L’addetto stampa Simona Fraire